Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro» sono soppresse.