Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per i soli comuni rientranti nelle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri a partire dal 1° agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2023, i termini di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono prorogati come segue:
a) il termine di cui alla lettera a) è fissato al 31 luglio 2024;
b) il termine di cui alla lettera b) è fissato al 30 settembre 2024;
c) il termine di cui alla lettera c) è fissato al 31 dicembre 2024.