Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del dovere» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
9-ter. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.
9-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.