stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.42. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
2.42.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2024.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.