Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il piano di riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione da 25.000 a 35.000 abitanti approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato per il triennio 2024-2026. Conseguentemente l'accesso dei comuni medesimi al fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito nuovamente rispetto alla prima richiesta in una implementazione nel limite massimo del 50 per cento della precedente erogazione.