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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.47. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
18.47.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «il beneficio di due mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il beneficio pari a quattro mesi di contribuzione figurativa, a cui si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre a un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».
  4-ter. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».