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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.28. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
18.28.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.