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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.27. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
18.27.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.
  4-ter. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-bis sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-bis non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.