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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.02. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
18.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.
  2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.