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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.016. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
18.016.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;

   b) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.
(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato)

   1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28.
   2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.
   3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16-bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.
   4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.
   5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, è concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
   6. Lo sgravio contributivo di cui al comma 5 è concesso per il periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».