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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.012. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
18.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 24, comma 2 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56)

  1. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro»;

   b) dopo le parole: «che interviene in favore» sono inserite le seguenti: «dei lavoratori delle aziende chimiche e metallurgiche dismesse, che hanno prestato la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e che abbiano presentato istanza entro la data del 15 giugno 2005, e in favore».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.