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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.014. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
17.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga dei termini per gli interventi nelle aree interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Regione Siciliana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.