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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.04. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
16.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 150 del 2000 contenente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono ripetibili, dai giornalisti di cui al presente comma, gli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti, in buona fede e in modo costante e duraturo e senza riserve, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018».