Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma, relative al mantenimento, anche relativa al regime fiscale e previdenziale, della qualifica di imprenditore agricolo, si applicano, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2025».