Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.