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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.49. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
13.49.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ident. 13.48.