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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.44. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
13.44.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ident. 13.43.