Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.