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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.013. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
13.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Commissioni uniche nazionali)

  1. A decorrere dal 1° marzo 2024, l'attività di supporto alle commissioni uniche nazionali – C.U.N. di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è svolta da ISMEA. Al fine di consentire l'espletamento della suddetta attività la dotazione del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, le parole: «, e operano con il supporto della società di gestione “Borsa merci telematica italiana Scpa”, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 750.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.