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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.88. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
12.88.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di emissioni zero entro il 2050, di rafforzare la misura di cui alla missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo», del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, nel contempo, di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi della componente energetica per le imprese italiane, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di semplificazione delle procedure autorizzative nonché le modalità e i requisiti per la concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che intendono realizzare, entro il 31 dicembre 2024, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulle coperture dei capannoni di proprietà dell'impresa medesima destinati al deposito di prodotti alimentari e di bevande, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Alle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al presente comma è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.