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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.42. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
12.42.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le lettere c) e c-bis) con le seguenti:

   c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

   c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.