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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.41. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
12.41.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A seguito della cessazione del servizio di tutela per i clienti domestici e l'imminente conclusione dello stesso per i clienti vulnerabili, considerata la necessità di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili, e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA con propria delibera, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina termini e modalità per la presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti da ARERA entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.