stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.24. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
12.24.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni termali, agli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 12.21.12.22.12.23.12.25.12.26.