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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.32. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
11.32.
inammissibile

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione»;

   b) all'articolo 4:

    1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

    2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

    3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

   «L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.
   L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti».

   c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

   Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

   Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

   Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

   Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

   Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

   d) all'articolo 7, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   e) all'articolo 12:

    1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

    2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

   g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

   i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

  11-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-quater e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.
  11-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis del presente articolo.

ident. 11.31.11.33.