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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.27. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
11.27.
inammissibile

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»;

   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».

  11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.