stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.25. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
11.25.
inammissibile

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Gli avvocati, commercialisti e notai che intendano iscriversi all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e che siano regolarmente iscritti in albi, registri o elenchi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni, fondati su specializzazioni ovvero titoli, esami o percorsi formativi ulteriori, non sono tenuti al versamento della tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22, punto 8, della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».