Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. È consentito alle parte, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».