Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, pari ad euro 7.746.853, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 600, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo di euro 300.000.