Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
22-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «2020, 2021 e 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «2020, 2021, 2022, 2024, 2025 e 2026».
22-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.