Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
22-bis. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024 e il termine di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito dal 30 aprile al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174, è differito al 15 luglio.
22-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:
a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.