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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.82. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.82.
inammissibile

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR ed al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
  22-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.