Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024» sono sostituite con le seguenti: «10 gennaio 2025»;
b) al comma 60, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici.».