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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.59. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.59.
inammissibile

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024.»;

   b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

   «100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».