Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al primo periodo del comma 295 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».
15-ter. A decorrere dall'anno 2024 la facoltà assunzionale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento.