stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.54. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.54.
(inammissibile limitatamente ai commi 1-bis e 1-ter)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dai seguenti:

   «1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per le campagne vaccinali e la prevenzione sanitaria per malattie virali endemiche, nonché al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il servizio di pubblica utilità “1500”, affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61, del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.
   1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale di cui al comma 1, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale si provvede previo espletamento di prove selettive. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità e i criteri di svolgimento delle prove selettive.
   1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 è, in ogni caso, riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

  12-ter. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ovunque ricorrono, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».