Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400 euro per nuovo contratto di lavoro.