Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «organismi nazionali», sono inserite le seguenti: «nonché agli enti pubblici associativi non inseriti nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;
b) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli enti pubblici associativi adottano o integrano i regolamenti di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2024. I suddetti regolamenti sono rinnovati con cadenza triennale.».