Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Status dei componenti degli organi delle forme particolari e più accentuate di decentramento istituite dai comuni)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capo IV, titolo III, parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo è definito dai relativi statuti e disposizioni applicative, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione.