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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.023. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
1.023.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ident. 1.021.1.022.