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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.07.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
8.07.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)

  1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

   a) al superamento dell'emergenza ed all'avvio degli interventi di ricostruzione;

   b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

   c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

  2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.
  3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.
  4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ident. 8.06.