Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.