Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori a sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.