Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.