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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.1.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
3.1.

  Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: Nei casi di cui all'articolo 2, il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata assume le funzioni di Commissario straordinario per la ricostruzione. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, il necessario coordinamento interregionale per la corretta attuazione delle disposizioni regolate dalla presente legge è assicurato nell'ambito della Cabina di regia interregionale di cui all'articolo 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione con le seguenti: con provvedimento del Commissario straordinario per la ricostruzione;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: da un delegato del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da un delegato del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   c) al medesimo secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;

   d) al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti: dai presidenti delle province interessate, dai sindaci dei comuni capoluogo interessati e da un numero di rappresentanti dei comuni interessati non superiore a cinque, in ragione dell'entità e diffusione degli effetti dell'evento sismico, designati dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

   e) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cabina di regia interregionale).

   1. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di regia interregionale. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dai capi dei Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiedono congiuntamente, dai Commissari straordinari alla ricostruzione delle regioni o province autonome interessate, da un rappresentante delle province per ciascuna regione interessata, designato dalla delegazione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dalla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di regia interregionale di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   2. La Cabina di regia interregionale di cui al comma 1 assicura il necessario raccordo e coordinamento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni volte alla ricostruzione dei territori colpiti nelle regioni interessate, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 6, comma 3.