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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.8.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
23.8.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. L'impresa assicurativa, accertata la completezza della richiesta ricevuta di cui al comma 1, deve gestirne l'istruzione entro sessanta giorni dalla ricezione, nel caso anche effettuando un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali e il presumibile danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo, nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi. Tale termine è esteso a novanta giorni in caso di richieste di indennizzo totale di importo superiore ai trecentomila euro. Nel caso non sia stato possibile effettuare il sopralluogo a causa dello stato dei luoghi interessati dall'evento, i termini del sopralluogo sono da considerarsi sospesi fino al momento in cui i luoghi risultino accessibili.
  3. Entro i termini definiti al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno alla luce di quanto previsto dal contratto assicurativo in termini di quantificazione dell'importo e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto il 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo. Sono fatte salve le previsioni del contratto assicurativo in tema di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa e le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni, diverse da quelle sopra richiamate derivanti dal contratto assicurativo, allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.