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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.1.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
23.1.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023, n. 213, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento dell'ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, tenuto altresì conto delle ipotesi di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato, iscritto all'albo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b-bis), ed incaricato dal soggetto contraente della polizza assicurativa. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa dal soggetto di cui al primo periodo all'indirizzo contrattualmente indicato, unitamente all'atto di nomina del proprio tecnico abilitato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione. La richiesta deve recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate, per le quali deve essere garantita l'accessibilità in sicurezza, sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'indennizzabilità e l'entità del danno.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) individuare i criteri per l'istituzione di un apposito albo dei periti rami elementari da costituirsi presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che disciplini il ruolo del tecnico abilitato all'esecuzione delle perizie asseverate di cui all'articolo 23 comma 1;.