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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.9.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
11.9.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato di cui all'articolo 12-bis della presente legge,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art.12-bis.
(Fascicolo del fabbricato)

   1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, oggetto degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

   a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

   b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.

   2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.