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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.13.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/05/2024  [ apri ]
11.13.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale con le seguenti: è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché.

  Conseguentemente, all'articolo 12:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è sempre obbligatorio fino alla fine del periodo, con le seguenti: la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile;

   b)al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi;

   c)al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

   d)al medesimo comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.