Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora non sia possibile il recupero e la riconversione del patrimonio immobiliare esistente e si rendano necessarie la demolizione e ricostruzione di edifici, i piani attuativi di cui al comma 1 prevedono la ricostruzione con obbligo di utilizzo di tecnologie antisismiche di tipo innovativo per le aree che ricadono in zona sismica 1 e 2.