Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)
1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle seguenti attività finalizzate:
a) al superamento dell'emergenza ed all'avvio degli interventi di ricostruzione;
b) agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;
c) alla riparazione sociale, economica e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è sempre garantita la partecipazione ai processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi adottano appositi regolamenti che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa e operativa di beni e servizi di interesse collettivo.
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).